A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , art. 111
Decreto Legislativo 25 aprile 2005, n. 76 , art. 1, comma 4

ISTRUZIONI OPERATIVE

1) la scelta di effettuare l’istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno scolastico e va ripetuta ogni anno;

2) la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l’alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;

3) dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola “vigilante” sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;

4) i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;

5) nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.